Un singolo condomino ha il diritto di installare un impianto fotovoltaico sulle parti comuni del condominio, come il lastrico solare o il tetto, purché l’intervento non comporti modifiche sostanziali alle parti comuni e non pregiudichi la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell’edificio.Condominio Zero Problemi+6Innovasol+6Legislazione Tecnica+6
Riferimenti Normativi
- Articolo 1122-bis del Codice Civile: introdotto dalla Legge 220/2012 (Riforma del Condominio), questo articolo stabilisce che è consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra superficie comune idonea e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato. studiorighini.it+5Innovasol+5Condominio Zero Problemi+5
- Obblighi del Condominio: l’assemblea condominiale non può vietare l’installazione dell’impianto, ma può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. Inoltre, può ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. Wikipedia, l’enciclopedia libera+5studiorighini.it+5Legislazione Tecnica+5
Giurisprudenza Rilevante
Questa sentenza di fatto chiarisce definitivamente che ne l’amministratore di condominio ne i condomini in assemblea possono ostacolare in alcun modo l’installazione dei pannelli fotovoltaici.
- Cassazione Civile, Ordinanza n. 1337 del 17/01/2023: la Corte ha stabilito che l’installazione su parte comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una singola unità immobiliare, che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Un eventuale parere contrario espresso dall’assemblea ha solo valore ricognitivo e non pregiudica il diritto del condomino.
Procedura Consigliata
- Comunicazione all’Amministratore: il condomino interessato deve informare l’amministratore del condominio, indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
- Assemblea Condominiale: se l’intervento comporta modifiche delle parti comuni, l’amministratore convoca l’assemblea per discutere l’installazione. L’assemblea può prescrivere modalità alternative di esecuzione o imporre cautele, ma non può vietare l’installazione.
- Rispetto delle Condizioni: l’installazione deve avvenire nel rispetto della destinazione delle cose comuni, della tutela del diritto d’uso di ciascun condomino, del minor pregiudizio per le parti condominiali o individuali e della salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio.
Per ulteriori dettagli o assistenza nella procedura, è consigliabile consultare un professionista esperto in diritto condominiale o un tecnico specializzato in impianti fotovoltaici.